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Obbligatorietà di verifiche per pagamenti superiori a € 10.000 euro

Nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14 marzo 2008 è stato pubblicato il decreto 18 gennaio 2008, n. 40 (allegato), che da attuazione all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, recante disposizioni in materia di adempimenti che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica sono tenute ad effettuare prima di eseguire pagamenti di qualsiasi natura, superiori a 10.000 euro (art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286).
Il decreto, entrato in vigore il 29 marzo 2008, si applica solo alle Pubbliche Amministrazioni e alle società a totale partecipazione pubblica ovvero , per le società del Gruppo FS, come specificato con la circolare n. 22 del 29/07/2008 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio XI, che, delimita l’ambito di applicazione della normativa di cui all’art. 48-bis DPR 602/73 e DM 40/2008 alle società a totale partecipazione pubblica diretta, esclusivamente a Ferrovie dello Stato SpA (codice fiscale 06359501001).
Pertanto, per il momento sono escluse dall’ambito applicativo delle disposizioni in esame le società a prevalente partecipazione pubblica (per le quali la disciplina di attuazione delle disposizioni in esame sarà emanata con successivo decreto), quali, ad esempio, Rete Ferroviaria Italiana SpA, Trenitalia SpA, Ferservizi SpA, Grandi Stazioni SpA, Centostazioni SpA, Sogin srl e Sita SpA.
l provvedimento stabilisce che i soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, sono tenuti a verificare eventuali inadempienze da parte del Fornitore, inoltrando apposita richiesta in via telematica a Equitalia Servizi S.p.A..
Se Equitalia comunica che non risulta un inadempimento, ovvero se non fornisce alcuna risposta entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti.
Se Equitalia comunica che risulta un inadempimento, il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato. La sospensione ha effetto per 30 giorni, entro i quali Equitalia deve procedere alla notifica dell'ordine di versamento. Se entro tale termine non interviene la notifica dell’ordine di versamento, il soggetto pubblico deve procedere al pagamento delle somme dovute al beneficiario.
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